Codice di comportamento dei proprietari dei cani nei luoghi aperti, giardini, parchi e aree pubbliche ai sensi dell’art. 30 (comma 1, 2, 3), art. 31 (comma 1, 2) e art. 34 (comma1, 2, 3) del Regolamento sulla tutela degli animali Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati
1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o daaltro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area verde accessibile ai canipiù vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E’ vietato l’accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzatidall’Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
Raccolta deiezioni
1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l’insudiciamento deimarciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delledeiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
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